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di dare esecuzione alle sentenze ed ai decreti di condanna divenuti irrevocabili (ossia definitivi) emettendo i relativi ordini di carcerazione oppure, nei casi di una pluralità di condanne o di decreti penali di condanna divenuti definitivi a carico di un stessa persona, di emettere i c.d. provvedimenti di cumulo ex art. 663 c.p.p.;
di ricevere le istanze dei condannati rivolte ad ottenere una misura alternativa al carcere di cui all'ordinamento penitenziario ,istanze che poi saranno trasmesse per l'ulteriore corso al competente Tribunale di Sorveglianza;
di ricevere le istanze di fungibilità ex art. 657 c.p.p.;
di adottare ogni altro provvedimento (di ufficio o su istanza di parte) connesso all' esecuzione di una condanna divenuta definitiva.
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Esecuzioni sito al terzo piano - stanza n.304
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